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Up one levelL’articolo 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 ha stabilito con decorrenza dal 1° gennaio 2010 che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico da parte dell’ente e che le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, fermo restando la possibilità per l’ente, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione. (comma 5). Anche il nostro Comune si è adeguato a tale disposizione.
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